1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
2. La pianta organica dell'ufficio del difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.