Art. 12.
(Pianta organica).

      1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
      2. La pianta organica dell'ufficio del difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.